Il 2019 è stato introdotto il codice identificativo affitti turistici (CIR).

Questo codice identificativo è una sigla alfanumerica concessa ed associata direttamente ad ogni struttura ricettiva, compresi gli appartamenti ad uso turistico.

E’ stata introdotta per agevolare gli appositi organi statali nell’eseguire controlli (es. pagamento imposte, lotta all’evasione, pagamento tassa di soggiorno, ecc.)

Le strutture contrassegnate entrano a far parte di una banca dati nazionale usufruibile dagli enti interessati (Agenzia delle Entrate, Comuni…) istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La prima parte della norma recita testualmente (comma 4 art. 13 quater del decreto crescita 2019):
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza

La richiesta del codice identificativo è inviata alla regione di appartenenza.

Per la Regione Veneto tutte le informazioni sono reperibile al seguente link:

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche

La norma ha previsto come di consueto delle sanzioni. L’art. 13 quater comma 8 della legge 58 del 28 giugno 2019 regola le sanzioni per chi non richieda o pubblicare il proprio codice identificativo. La multa va da un minimo di 500 ad un massimo di 5.000€, e importo può raddoppiare in caso di reiterazione dell’infrazione.

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